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Abbiamo deciso di allegare una tipologia di contratto per manternere prevenuti i nostri fututi inquilini.

Sottoscritto anche il regolamento, doveri degli inquilini, servizi comuni e altre disposizioni.

LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA PER ESIGENZE DI STUDIO

 (con agevolazione fiscale ai sensi dell’art. 8 ( leg. 9 dicembre 1998 n. 431, art. 5, comma 1)

Tra i signori:

BAZZA GIORGIO, nato a Padova, il 02/12/1958 e ivi residente in Via Ugo Foscolo 14  C.F. BZZ GRG 58T02 G224A

in prosieguo denominato locatore 

e

AL SIG.     ……………..      NATO A …………. (..) IL   /  /     RESIDENTE A ……….. (…) IN  VIA ……………..C..F.  ………………..

 

AL SIG.     ……………..      NATO A …………. (..) IL   /  /     RESIDENTE A ……….. (…) IN  VIA ……………..C..F.  ………………..

In prosieguo denominato/a/i/e conduttore/trice/tori/trici

 

 

premesso che

 

  • il signor Giorgio Bazza, l’unità immobiliare ad uso  abitativo  sito  a a Padova in  Via ENRICO TOTI  n° 9 così Catastalmente  Censita sez. A Foglio 50 M.N. 49 sub 41  piano 3-4 cat. A/2 cl. 6 vani 6.5 RC € 1628,13 ;  SEZ. A FOGLIO 50 MAPPALE NUM 49 SUB 77 CAT A/10 CL. 2 vani 2  cl. 6  rendita 1089,72 e SEZ A Foglio 50 M.N. 49 sub 54 piano S cat C/6 cl. 6 R.C. 100,71  di classe energetica F, I conduttori dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'Ape, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell’immobile Codice Attestato 74509/2013 visibile su Ve. Net. presso la Regione Veneto composta da ingresso,  cucina, due camere, bagno, garage, arredata come da inventario fotografico prodotto a parte ricevuto e sottoscritto.

I conduttori conduttrici dichiarano che, hanno la necessità di condurre un immobile in Padova in via transitoria, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 431/1998, per poter frequentare l’Università degli studi di Padova, facoltà di , per l’anno accademico 2024/2025;

tutto ciò premesso, tra le parti come sopra identificate si conviene e si stipula quanto segue

art. 1) Il contratto è stipulato per la durata di un anno, dal 01/10/2025 al 29/09/2026, allorché fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta specifico che il contratto e >Vincolante per il periodo sopra definito da entrambi i contraenti.

art. 2) Le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto i Conduttori espressamente hanno l’esigenza di permanenza in una città universitaria per motivi di studio e, di conseguenza, per un periodo di tempo non inferiore ai 12 mesi all’ Università di Padova.

art. 3) ) Il canone di LOCAZIONE MENSILE è di €   ,00 al mese così specificati €  …………. di CANONE DI LOCAZIONE ANNUO e €…………………. di spese condominiali come da bilancio consuntivo anno precedente salvo conguaglio  da versarsi in solido ogni mese fino alla fine del contratto (fermo restando che il locatore agirà legalmente con i conduttori contro l’eventuale inadempiente) tra i conduttori anticipatamente entro il giorno 5 cinque d’ogni mese, Se il conduttore Studente Universitario è Extracomunitario le rate si riducono a 3 anticipate di quattro mensilità.  Le spese condominiali salvo conguaglio dei servizi comuni e condominiali riguardano le spese di amministrazione; ascensore; autoclave; impianti di produzione acqua calda, addolcimento acqua; impianti sportivi; impianto antincendio; energia per ascensore e lavatrici ,  nel seguente modo: tramite bonifico bancario INTESTATO AL PROPRIETARIO Bazza Giorgio coordinate bancarie : IBAN  IT79XXXXXXXX000000000100 Bic Code XXXXXXXXXXXXXX (BANCA XXXXXXXXX) INTESTATO A BAZZA GIORGIO o direttamente al locatore con rilascio di ricevuta fiscale.

Oltre al predetto, a totale carico del conduttore saranno le spese per la gestione ordinaria dell’appartamento, si intendono le spese di contratto fornitura di energia elettrica, acqua e asporto rifiuti, e gas per cottura riscaldamento acqua e ambienti relative all’appartamento locato. Il conduttore non  potrà  per  nessun  motivo  ritardare  il  pagamento del canone e delle altre spese, e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamento  delle rate scadute. Il canone di locazione è stato  liberamente  determinato  dalle  parti  in applicazione  della Lg. 431/98.

ART 4) A garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, il conduttore dichiara di aver versato al locatore, e con la firma del presente contratto ne dà quietanza, la somma di ………….,00€ (………………cento/00) pari a due mensilità di canone di locazione compreso di spese condominiali quota mensile devono inoltre essere versate insieme anche due mensilità di spese condominiali forfettarie che saranno trattenute a titolo di deposito  cauzionale,  intera somma che sarà restituita al termine della locazione, dopo la puntuale riconsegna dell’appartamento esente da danni. Detto deposito, non potrà mai essere conteggiato, neppure parzialmente, in conto pagamento canoni, inoltre i conduttori alla riconsegna dell’immobile sono obbligati a restituire tutte le chiavi di casa compresa quella della stanza, caso contrario il deposito cauzionale non sarà restituito

Art. 5) La parte locatrice dichiara di volersi avvalere della modalità di tassazione sui redditi da locazione di fabbricati prevista dal D.lgs.° 23 del 14/03/2011 denominata “cedolare secca”. Pertanto, la registrazione fiscale del presente contratto non comporterà alcun pagamento di imposta di registro o imposta di bollo. Non sarà inoltre applicata negli anni di decorrenza del contratto, alcuna maggiorazione del canone sulla base degli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Se in futuro il locatore decidesse di revocare l’applicazione di tale regime di tassazione, sull’importo annuo del canone dovrà essere pagata l’imposta di registro nella misura del 2% (di cui metà a carico del locatore e metà a carico del conduttore), e verrà applicato l’aumento del canone in base all’indice ISTAT pari al 100% dell’indice stesso. Le spese di bollo sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore.

Art. 6) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno a una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78. La vendita dell’unità immobiliare locata - in relazione alla quale non viene concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Art. 7) L'immobile deve essere destinato esclusivamente a uso di civile abitazione dei conduttori. La parte conduttrice dichiara di avere ricevuto dal proprietario il regolamento generale e le norme di comportamento per gli inquilini dello stabile ove è sito l’immobile oggetto della presente locazione, di approvarlo con la sottoscrizione allo stesso apposta e di obbligarsi all’osservanza dello stesso.

Art. 8) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento il conduttore e il locatore sono comunque soggetti alle norme di legge vigenti in materia. In particolare, sono soggetti all'Art. 12) del D.L. 21.03.1978 n. 59(2), convertito con modificazioni della legge 18.05.1978 n. 191, che prevede l’obbligo di comunicare all’autorità locale di Pubblica Sicurezza le generalità delle persone a qualsiasi titolo alloggiate.

Art. 9) I conduttori dichiarano di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna a ogni effetto col ritiro di n XXX_mazzi di chiavi, da restituire al momento della riconsegna dell’immobile. È fatto obbligo ai I conduttori di segnalare – senza alcun indugio e comunque entro sette giorni dalla consegna dell’immobile, denunciare eventuali danni, malfunzionamenti, anomalie e in generale situazioni che richiedano interventi per riparazioni, inviando una mail a info.bazzarealestete@gmail.com e giorgiobazza@libero.it rimanendo inteso che eventuali ritardi nella segnalazione che abbia determinato l’irreversibilità della situazione o anche solo un aggravio della stessa dovrà essere risarcita. Si impegnano altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile che dichiarano di conoscere per essere stato loro consegnato.

I conduttori prendono atto che l’immobile viene tinteggiato con cadenza come minimo quadriennale e che in considerazione di ciò – nel computo delle spese da imputarsi alla parte conduttrice – se ne tiene dovuto conto; in tale modo ciascun affittuario provvederà effettivamente a corrispondere la propria quota per la ritinteggiatura coerentemente con il periodo di proprio godimento, L’IMPORTO MASSIMO PROCAPITE è DI € 50 annui per conduttore.

La pulizia e la manutenzione della caldaia e del condizionatore verrà imputata per ciascuna annualità.

È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile e agli altri inquilini dell’appartamento. Per quanto riguarda la pulizia dell'appartamento, i conduttori s’impegnano a mantenere l’immobile nello stato di consegna salvo il normale deperimento d’uso. Durante il periodo locatizio saranno fatti dei controlli per visionare lo stato di manutenzione dell’immobile e dei suoi arredi, in caso lo stato di PULIZIA non sia soddisfacente per il locatore, i conduttori avranno 24 ore per ripristinare l’immobile e nei mesi successivi fino alla fine del contratto sarà incaricata persona che provvederà alla manutenzione una volta al mese o settimanale, a carico e in accordo con i conduttori. Tutte le riparazioni e le manutenzioni di cui all’art. 1609 C.C. così come ogni altra riparazione inerente agli impianti, gli elettrodomestici, i servizi, gli infissi, le serrature, le chiavi, sono a carico del conduttore. Non provvedendovi lo stesso, il locatore le farà eseguire a spese del conduttore, eventualmente trattenendo la somma dal deposito cauzionale.

Art. 10)  Nel corso di vigenza del presente contratto, per ogni eventuale necessità e/o incombente la parte locatrice elegge domicilio presso l’immobile oggetto di locazione. Qualunque modifica al presente contratto successiva alla stipula e alla registrazione dello stesso non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto e firmato da entrambe le parti.

Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (GDPR).

Art  11) Le parti convengono che, relativamente ai contratti di fornitura Energia Elettrica, Gas Acqua e Asporto Rifiuti  di pertinenza dell’appartamento, la parte conduttrice provvederà a voltura a proprio nome, da effettuarsi entro il termine massimo di TRENTA giorni dall’inizio del contratto; oltre il predetto termine il proprietario avrà facoltà di dare disdetta e interrompere le forniture. Al termine della vigenza del periodo di locazione la parte conduttrice si impegna a conferire delega al proprietario per provvedere ai necessari incombenti per la voltura a favore dei nuovi inquilini, ovvero per cessare i contratti di fornitura. Rimane inteso che, per il periodo successivo alla riconsegna dei locali, nulla sarà dovuto dalla parte conduttrice per le utenze alla stessa intestate, che dovranno essere pagate dal proprietario.

Per quanto non previsto dal presente, contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98.

Art. 12) La disdetta, così come l'intenzione di protrarre la propria permanenza all'interno dell'abitazione per l'anno successivo, dev'essere comunicata tramite raccomandata Tre mesi prima della scadenza del contratto.

In mancanza di tale decisione o qualora il locatore venga a conoscenza della volontà di recedere dal contratto al di fuori dei tempi previsti concordati (salvo diverso accordo tra il conduttore e il locatore), il conduttore perde parzialmente o interamente il deposito, in quanto il locatore è danneggiato dal conduttore (Anche nel caso di  rifiuto di dare libero accesso alla camera e ostacolare le visite con comportamenti poco educati e rispettosi,  negli ultimi tre mesi da parte del conduttore) poiché per causa di mancata comunicazione di tale intenzione e/o un comportamento scorretto, impedisce al locatore di mostrare la stanza ad aspiranti inquilini nei tempi e condizioni necessarie, al fine di riaffittarla.

La disdetta anticipata del contratto art. 3 comma 6 Legge 431/98 è prevista solo per gravi motivi. I gravi motivi devono essere estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzione, durante i quali deve essere comunque versato il canone di locazione. I conduttori che permangono nel godimento dell’alloggio sono obbligati verso il locatore per l’intero contenuto loro spettante indicato nel contratto di locazione . È in ogni caso vietato al conduttore sublocare il proprio posto o ospitare a tempo indeterminato altra persona, e previo consenso del proprietario, durante il rapporto locatizio in essere potranno far subentrare al proprio posto un altro studente universitario, tramite scrittura privata di cessione parziale del contratto, con un massimo di 2 persone residenti; al termine del contratto i conduttori rimanenti per l’anno successivo, sono responsabili nella comune ricerca dei sostituti per l’anno entrante, onde non aver problemi di intolleranza personale durante l’anno locatizio successivo, e i conduttori uscenti che troveranno un sostituto che prenda la propria stanza per il prossimo anno contrattuale (non per gli ultimi mesi del contratto stesso) riceveranno dal locatore un bonus di € 50,00.

 

 

 

Art. 13)  I conduttori devono consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano – motivandola e con preavviso di 12 ore - ragione. Il conduttore è obbligato a consentire l’accesso al locatore  senza preavviso nelle ore giornaliere dalle 10 alle 19.00 nell’ultimo trimestre nel caso di visite da parte del locatore per mostrare l’appartamento e le relative stanze ad aspiranti inquilini, la mancanza di collaborazione da parte del conduttore in questo caso comporta un danno nei confronti del locatore. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata e tre mesi prima della scadenza del contratto, il conduttore deve consentire la visita all'unità immobiliare con preavviso di 12 ore.

 

Art. 14) Entro il termine del periodo di vigenza della locazione, la parte conduttrice provvederà alla riconsegna dell’immobile, alle condizioni di cui all’articolo che precede; si conviene che in caso di ritardata consegna, la parte conduttrice sarà tenuta al pagamento di un’indennità di occupazione pari all’ammontare del canone, per ciascun giorno di ritardo, salvo il maggior danno.

Art. 15) Non è consentita alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti e al mobilio, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

 

Art. 16) La parte conduttrice esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto mente dell’articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 del presente contratto.

 

PADOVA, lì   05/09/2025            

 

Il locatore Bazza Giorgio 

 

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I conduttori 

 

 

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IMPORTANTE

Nessun oggetto si rompe o sparisce da solo.

Qualora non sia possibile attribuire una responsabilità individuale, il costo dell’intervento andrà suddiviso in parti uguali fra le persone alloggiate nell’unità abitativa.

Nel caso in cui l’appartamento sia trovato in condizioni di pulizia sopra descritte, ai conduttori saranno date 24 ore per pulirlo, trascorse le quali il locatore  potrà disporre l’esecuzione del servizio di pulizia ad opera del proprio personale o mediante ditte esterne. In tal caso il costo del servizio sarà addebitato agli ospiti dell’appartamento, suddividendo l’importo in parti uguali fra gli stessi. Il servizio dovrà essere pagato entro sette giorni dalla data della richiesta.

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